La normativa

Le attività di soccorso e recupero della fauna selvatica sono regolate anzitutto dalla legge nazionale 157/92, che tutela la fauna selvatica (in particolare mammiferi e uccelli) quale patrimonio indisponibile dello Stato e prevede che le Regioni si occupino della cura e della riabilitazione degli animali selvatici in difficoltà.

Ogni regione ha previsto una legge regionale di regolamentazione della materia, con varie differenze da regione a regione.

Di chi è la competenza

La legge nazionale 157/92 affida alle regioni la competenza in materia di fauna selvatica in difficoltà. Spetta dunque alle regioni occuparsi di soccorrere, curare e riabilitare gli animali selvatici. Tuttavia, spesso le amministrazioni regionali non svolgono questo compito, o non lo svolgono direttamente.

Questo fa sì che il peso della cura degli animali selvatici in difficoltà gravi quasi esclusivamente sui privati cittadini e soprattutto sulle associazioni di volontariato, che si assumono l’onere di gestire i Centri recupero per la fauna selvatica e che, per questo, necessitano del supporto degli enti pubblici e della comprensione delle persone.

La detenzione di 24 ore

Gli animali selvatici non possono essere detenuti senza specifica autorizzazione. E così, nel caso si rinvenga e si raccolga un animale selvatico in difficoltà, la sua detenzione può essere solo temporanea.

La persona che raccoglie l’animale in difficoltà deve darne notizia, solitamente entro 24 ore, agli organi competenti indicati dalla norma (ad esempio gli uffici provinciali o regionali) e consegnarlo il prima possibile (entro comunque 24 ore dalla raccolta) all’amministrazione competente o a un Centro recupero per la fauna selvatica.